martedì 17 novembre 2009

TAR Lazio: legittima la Perimetrazione Ravaldini

Con una significativa sentenza pubblicata lo scorso ottobre, il TAR del Lazio si è nuovamente pronunciato sulla legittimità della Delibera del Commissario ad acta Ravaldini del 31.03.1998, come già stabilito dallo stesso tribunale amministrativo con una precedente sentenza la n. 49 del 2000. Si tratta in sostanza del riconoscimento della validità giuridica della perimetrazione adottata dallo stesso Ravaldini che prevede, tra l'altro, l'inserimento della parte sud del Monte Artemisio. La recente sentenza è particolarmente interessante in quanto mette in rilievo due punti fondamentali. In primo luogo viene messa in evidenza la diversità sostanziale tra la tutela giuridica del paesaggio e la tutela giuridica delle aree naturali protette. In secondo luogo si rileva che l'Ente Parco è "preposto alla tutela complessiva del territorio in esso ricadente la cui individuazione spaziale, sottende ex se il pregio paesaggistico-ambientale del territorio stesso di guisa che la sua tutela è necessariamente connessa con i valori che ab imis lo individuano geograficamente".
Ed è proprio su quest'ultima considerazione che ci vorremmo soffermare: il Tribunale asserisce infatti un principio che non è solo giuridico, ma che riguarda l'essenza stessa della natura dell'Ente: la individuazione spaziale del territorio deriva dai valori di fondo da tutelare. In altre parole se è il territorio del vulcano laziale che va difeso, è evidente che la perimetrazione deve contenere tutto ciò che fa parte del complesso naturalistico, ab imis, senza possibilità di deroghe che costituirebbero un controsenso.
Nei nostri interventi sull'annosa, e aggiungeremmo anche noiosa questione, noi abbiamo sostenuto la validità della delibera commissariale del '98 non solo per contrastare il crescente e costante abusivismo del territorio, ma anche perché ci sembrava naturale che il perimetro non si potesse trovare sulla cresta di un monte. Sarebbe stato un atto "contro natura" se ci si passa l'espressione, come ha giustamente e opportunamente ribadito la sentenza del TAR che contiene riferimenti e richiami ad altre sentenze di Tribunali amministrativi di altre regioni.
Alla luce di questa sentenza le manifestazioni organizzate dai cantori dell'abusivismo e dai cacciatori, appaiono non soltanto inopportune ma anche ridicole, non solo perché hanno visto una misera partecipazione di gente (sempre lo stesso centinaio di persone) ma anche perché la minaccia di ricorso alla magistratura suona oggi come una beffa.

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